Allegato "B" al n. 2331 di Raccolta
STATUTO
ART. 1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO
Copia il link all’articolo 11.1 E' costituita una Fondazione denominata " FONDAZIONE LE COLUMBRINE - DONNE LIBERE A SOSTEGNO DELLE PERSONE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE E DELLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'" (di seguito anche la "Fondazione").
1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione " FONDAZIONE LE COLUMBRINE - DONNE LIBERE A SOSTEGNO DELLE PERSONE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE E DELLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - ETS ".
ART. 2 SEDE E DURATA
Copia il link all’articolo 22.1 La Fondazione ha sede in Roma, alla via Ulpiano n.29 e ha durata illimitata.
ART. 3 SCOPI E ATTIVITA'
Copia il link all’articolo 33.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI
Copia il link all’articolo 44.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle innanzi specificate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, ed in particolare:
- promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati di azioni positive, ossia misure dirette a evitare o a compensare le situazioni di svantaggio e a garantire il rispetto dell'art. 3 della Costituzione;
- diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti, anche mediante realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
- promuovere raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni e proposte di modifica della normativa;
- promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e condivisione di buone prassi anche al fine di elaborare e proporre linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.
Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione potrà:
- garantire alle persone vittime di discriminazione o comunque in stato di disagio, un servizio di assistenza psicologica e legale ad personam, anche in collaborazione con enti specializzati;
- predisporre ed erogare servizi per l'inserimento ed il reinserimento professionale delle persone vittime di violenza e di altri soggetti che hanno subito discriminazioni;
- erogare borse di studio per supportare i percorsi di educazione, istruzione e formazione, supportare i percorsi di educazione, istruzione e formazione dei figli di donne vittime di violenza e orfani di femminicidio;
- realizzare workshop, seminari, laboratori di formazione ed altre attività di taglio esperienziale centrati sugli stereotipi di genere e sul diversity management;
- realizzare iniziative educative alle differenze e laboratori per contrastare gli stereotipi di genere e il possesso nelle relazioni affettive;
- organizzare workshop, seminari, laboratori di formazione ed incontri di sensibilizzazione anche di taglio informativo, campagne social, convegni ed eventi relativamente ad ogni forma di discriminazione;
- elaborare e realizzare progetti motivazionali di Inspiring Girls per combattere gli stereotipi di genere;
- curare le procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184.
ART. 5 PATRIMONIO
Copia il link all’articolo 55.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:
A) dal fondo di dotazione:
- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore pari ad Euro 30.250,00 (Euro trentamiladuecentocinquanta virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
B) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO
Copia il link all’articolo 66.1 L'esercizio finanziario ha inizio il dì 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.
6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.
ART. 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE
Copia il link all’articolo 77.1 I membri della Fondazione sono:
- i Fondatori;
- i Partecipanti.
7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari di ufficio alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.
Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.
7.3 Sono Fondatori le persone fisiche indicate come tali nell'atto costitutivo.
7.4 Possono divenire Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti, anche privi di personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi e che sono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione. Per contributo significativo si intende un'erogazione effettuata a favore della Fondazione di ammontare almeno pari a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
7.5 La qualità di Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e si perde automaticamente decorsi due anni dall'erogazione dell'ultimo contributo a favore della Fondazione.
7.6 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
7.7 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7.8 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.
ART. 8 DECADENZA E RECESSO
Copia il link all’articolo 88.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario [31 (trentuno) dicembre] non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.
8.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
8.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
8.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.
8.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 8.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.
ART. 9 ORGANI E UFFICI DELLA FONDAZIONE
Copia il link all’articolo 99.1 Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- il Tesoriere.
9.2 Costituisce ufficio della Fondazione, ove nominata, la Segreteria Amministrativa.
ART. 10 CONSIGLIO D'INDIRIZZO
Copia il link all’articolo 1010.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.
10.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
10.3 In particolare:
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina il Revisore legale dei Conti o il Collegio dei Revisori;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".
10.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
10.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
10.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
10.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
ART. 11 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Copia il link all’articolo 1111.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.
11.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
11.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 12 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
Copia il link all’articolo 1212.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.
12.2 L'Assemblea di Partecipazione:
- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obbiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
12.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
12.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
12.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
12.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
ART. 13 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
Copia il link all’articolo 1313.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Copia il link all’articolo 1414.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.
14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
14.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.
14.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.
14.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
14.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
14.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:
- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, la Segreteria Amministrativa determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
14.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
14.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.
14.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
14.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
14.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.
ART. 15 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE PRESIDENTE VICARIO
Copia il link all’articolo 1515.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
15.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO
Copia il link all’articolo 1616.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.
16.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.
16.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito Registro, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.
ART. 17 SEGRETARIO E TESORIERE
Copia il link all’articolo 17Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche all'esterno, e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
Il Segretario predispone i verbali del Consiglio di Amministrazione e sovraintende alle formalità e agli adempimenti spettanti alla Segreteria della Fondazione.
Il Tesoriere dirige, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, la gestione amministrativa della Fondazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per l'organizzazione e l'attuazione delle singole iniziative; stipula contratti con qualsiasi Istituto di Credito, privato o bancario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di deposito e conto corrente, locazione cassette di sicurezza e similari, con firma congiunta a quella del Presidente della Fondazione.
Il Segretario ed il Tesoriere, in quanto tali, partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ART. 18 ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE
Copia il link all’articolo 1817.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.
ART. 19 CLAUSOLA DI RINVIO
Copia il link all’articolo 1918.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.